Corte federale d’appello – giudicato - estensione soggettiva degli effetti – istanza - inammissibilità
In merito ad una istanza rivolta alla Corte federale diretta all’estensione soggettiva degli effetti di un giudicato formatosi su una propria decisione, in assenza di una norma federale che attribuisca espressamente a questa Corte tale potere, occorre verificare se detta competenza, siccome astrattamente inerente alla funzione giurisdizionale già esercitata dalla Corte, possa essere ritenuta implicitamente ricompresa nelle sue attribuzioni giurisdizionali (previste dall’art. 34, comma 11, Statuto FIGC). In altri termini si tratta di decidere se il potere di dichiarare l’estensione soggettiva degli effetti di un giudicato possa essere considerato una implicita derivazione della competenza giurisdizionale di cui è espressione quel giudicato, e quindi appartenga al medesimo giudice che si è pronunciato con la sentenza definitiva. Al riguardo, per poter configurare la suddetta competenza “derivata” occorre innanzitutto l’esistenza di una lite quale presupposto indefettibile della giurisdizione in sede contenziosa, considerato che la funzione giurisdizionale serve a risolvere una situazione di incertezza oggettiva relativa a diritti o rapporti giuridici che non sia altrimenti eliminabile senza l'intervento del giudice. Allorché non risulti che l’efficacia ultra partes del giudicato invocato dagli istanti sia oggetto di contestazione da parte dei competenti uffici della FIGC deputati ad applicare le sanzioni in questione manca in radice il presupposto per un intervento giurisdizionale.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 93/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 98 CGS; art. 34, comma 11, Statuto FIGC
Articoli
Art. 98 - Competenza della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.
2. La Corte federale di appello inoltre:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.