Corte federale d’appello – eccezioni – sollevate per la prima volta oralmente in udienza - inammissibilità
Le eccezioni sollevate dalle parti per la prima volta in udienza e tuttavia tali da richiedere una verifica in contraddittorio con la controparte non possono essere dedotte oralmente nel corso della discussione in camera di consiglio perché in tal caso il Collegio dovrebbe quantomeno rinviare l’udienza per consentire alla controparte di confutare la prova e ciò contrasta con la regola di celerità e con i termini imposti dalle norme del codice per la celebrazione del processo.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 94/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 105 CGS
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Art. 105 - Svolgimento dell'udienza
1. L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.