Settore tecnico - iscrizione all’albo – effetti - obbligo del rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali

Dalla sola iscrizione all’albo del settore tecnico deriva l’obbligo del rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e, conseguentemente, l’osservanza dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”). L’art. 2, comma 1, del CGS afferma che esso si applica “...alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici..., e che il successivo art. 4, comma 1, prevede che “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”; il comma 3, a sua volta, dispone che: “L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. In particolare, l’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico dispone che: “I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”. Il successivo art. 38, commi 1 e 2, prevede che: “I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore tecnico.”.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 95/CFA/2020-2021/A

Presidente: Rinaudo

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 2, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 4, comma 3, CGS; art. 37 Regolamento del Settore tecnico; art. 38, commi 1 e 2 Regolamento del Settore tecnico

Articoli

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf