Corte federale d’appello – giudizio di primo grado - contegno e condotta processuale delle parti – non rileva ex se ai fini dell’appello
In via generale il contegno e la condotta processuale delle parti rileva (nel senso di avere conseguenze sulla pronuncia del giudice) unicamente nella fase processuale nella quale essa condotta si materializza e non sulle fasi successive dove il giudizio riprende la propria autonomia e nel quale sia le parti che il giudice operano senza alcun vincolo pregiudiziale riferito al giudizio pregresso. Diversamente verrebbe compromesso il diritto di appellare le decisioni anche per gli errori che ciascuna delle parti ha commesso nella precedente fase del giudizio e che hanno avuto conseguenze sulla decisione di prima istanza. Pertanto quale che sia stata la condotta delle parti nel primo giudizio non è questione che può rilevare ai fini dell’ammissibilità del reclamo. Ciò non esclude che le condotte pregresse delle parti non possano avere una rilevanza sulla decisione di merito nel grado di giudizio superiore e rescindente, in forza dell’apprezzamento riservato al secondo giudice su tutti i fatti di causa, ma ciò potrà avvenire nella fase propria e comunque facendo salvo il potere delle parti di appellare una decisione sfavorevole indipendentemente dalla coerenza della condotta processuale mantenuta nei due gradi di giudizio. Il che consegue dalla particolare intensità che si deve riconoscere nella giustizia sportiva al cd. effetto devolutivo dell’appello. Deve ritenersi difatti che nel reclamo proposto a questa Corte federale si produca un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio di questa Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 96/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS;
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.