Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera – art. 33, comma 3, CGS – evento pandemico – normativa speciale d’emergenza – posticipazione dell’adempimento - differenti termini per il pagamento - non è una nuova fattispecie di illecito

Ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. h) CGS, in caso di mancato pagamento del sesto bimestre degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, viene irrogata la sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. Si tratta dunque di una fattispecie unitaria con previsione di un’unica sanzione. Com’è noto, in seguito all’evento pandemico, è stata introdotta una normativa speciale d’emergenza che, in considerazione delle impreviste difficoltà finanziarie delle società sportive (che hanno subito il mancato introito dei biglietti e l’impossibilità di procedere alla campagna abbonamenti), ha reso possibile posticipare l’adempimento dei diversi pagamenti dovuti, ivi compreso quello inerente la mensilità di giugno 2020. In tale occasione, tenendo conto anche delle diverse esigenze dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo in ragione dell’entità dei rispettivi contratti, la normativa emergenziale ha previsto differenti termini per il pagamento degli emolumenti relativi alla suddetta mensilità (in ragione della circostanza che l’entità del singolo contratto superasse o meno la soglia di €. 50.000,00 di compenso annuo), prevedendo una scadenza più ravvicinata in caso di contratti con compenso annuo inferiore a €. 50.000,00 ed una scadenza successiva per i contratti con compenso annuo superiore a tale importo. L’introduzione di differenti scadenze per l’ottemperanza di un obbligo disciplinato unitariamente dalla norma citata (art. 33, 3° comma, CGS) non ha comportato la creazione di una nuova e distinta fattispecie di illecito. Ostano ad una simile interpretazione ragioni sia logiche che giuridiche. Sotto il primo profilo, si rileva come il differimento e lo sdoppiamento dei termini sono stati introdotti, in luogo della originaria unitaria previsione, nell’ambito di un intervento normativo finalizzato alla maggior tutela delle condizioni economiche delle società obbligate, proprio in considerazione delle relative difficoltà finanziarie conseguenti all’evento pandemico. Appare evidente che il prospettato raddoppio della fattispecie illecita contrasterebbe con la descritta ratio legis in quanto comporterebbe, in occasione di un comportamento illecito precedentemente previsto e sanzionato unitariamente (il mancato pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità di giugno 2020), l’irrogazione del doppio della sanzione. In tal modo, la ratio legis sottostante l’introduzione del doppio e posticipato termine di adempimento sarebbe frustrata e contraddetta. Alle medesime conclusioni si giunge anche in applicazione dei principi generali del diritto sanzionatorio, in base ai quali sia la condotta illecita sia la conseguente sanzione debbono essere oggetto di precisa e specifica disciplina. Ne consegue che la prospettata duplicazione sia della condotta illecita sia della sanzione non possono – per evidente contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria - derivare dalla previsione di una mera divisione in due tranches di un unico originario adempimento (il pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo) che è stato frazionato in due distinti momenti (in ragione del quantum del contratto cui si riferiscono) al solo scopo di agevolare l’adempimento della prestazione da parte delle società.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 96/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 33, comma 3, lett. h), CGS

Articoli

*1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.*
7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.
8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

 

*Articolo così modificato dal C.U. FIGC n. 133/A del 16 dicembre 2019, dal C.U. 40/A del 14.09.2022 in aggiunta dei commi dal 5 a 8 e in ultimo dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.”
*Comma 6 introdotto dal C.U. FIGC n. 129/A del 4 dicembre 2020 e così modificato dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica”.

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