Corte federale d’appello – art. 106 CGS - giurisdizione – difetto – rilevabilità d’ufficio – mancanza di una norma corrispondente all’art. 9 CPA
Nel CGS manca una disposizione corrispondente all’art. 9 del Codice del processo amministrativo, secondo cui nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione per cui la Corte federale può porre d’ufficio la questione di giurisdizione. E ciò in applicazione del consolidato principio, generalmente valido al di là delle eccezioni espresse, secondo cui il giudice conosce d’ufficio della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, quali requisiti per la valida costituzione di un rapporto processuale.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 96/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 106 CGS; art. 9 CPA