TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONE – PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA – SOCIETÀ – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA PER CIASCUN INCONTRO - AMMENDA DI EURO 100,00

In caso di partecipazione a gare ufficiali o di utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica (arg. anche ex art. 11, comma 2, CGS), oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (CFA, Sez. I, n. 67/2022-2023).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 96/CFA/2022-2023/B

Presidente: De Zotti

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 11, comma 2, CGS;

Articoli

1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore:
a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.
3. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.

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