Società sportiva – fallimento - effetti della sentenza – dal giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese
Nel caso di società calcistica dichiarata fallita, secondo le determinazioni della giurisprudenza e nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5/2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'”ora zero” del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese, con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici (Cass. Civ. Sez. III, 20.3.20, n. 7477 e Sez. VI, 27.2.19, n. 5781). Pertanto, dall'inizio di tale giorno il soggetto fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eventualmente eseguiti o ricevuti
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 97/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Correale