Società sportiva – fallimento – curatore – è l'unico soggetto legittimato a continuare l'esercizio dell’impresa – ogni fattispecie precedente il fallimento va ricondotta al curatore – effetti processuali del fallimento – sono indipendenti dalle modalità di comunicazione

Nel caso di società calcistica dichiarata fallita il Fallimento, tramite il suo Curatore, è l'unico soggetto legittimato a continuare l'esercizio dell’impresa fallita, ex art. 90 l. fall., sia pure al solo fine di liquidarla per soddisfare i creditori. Ogni fattispecie riscontrabile a carico della società quando era “in bonis” doveva essere ricondotta, per le relative conseguenze, al soggetto che ne sta continuando l’attività, sia pure nei limiti ora evidenziati e tenendo conto che la “continuità” individuabile tra soggetto fallito e curatela, non essendo quest’ultima un avente causa “a titolo universale”, si individua solo sotto il profilo economico tra patrimonio dell’imprenditore e “massa fallimentare” (Cons. Stato, Ad. Plen. 26.1.21, n. 3). Ciò è tanto vero che, sotto il profilo processuale, è ormai riconosciuto che la previsione dell'art. 43, comma 3, della “legge fallimentare”, come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, comporta un effetto interruttivo automatico del giudizio pendente in caso di fallimento di una parte, nel senso che l'interruzione non dipende più dalla dichiarazione resa in giudizio dal difensore ma dalla conoscenza comunque acquisita dal giudice in quel giudizio (Cons. Stato, Sez. II, 23.3.20, n. 2011). Essendo l’intervenuta dichiarazione di fallimento un “fatto”, esso esplica quindi i suoi effetti (processuali) indipendentemente dalle modalità di comunicazione. (Nel caso di specie la Procura Federale ha provveduto invece a notificare gli atti del procedimento all’indirizzo “pec” della (ex) società e non a quello del Fallimento, con conseguente nullità).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 97/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

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