Comunicazione degli atti – art. 53 CGS – principio del raggiungimento dello scopo – art. 156, comma 3, CPC, - applicabilità – comunicazione indirizzo PEC

La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, CPC, e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali. In relazione a un “indirizzo pec”, è stato rilevato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Civ., Sezione I, 24.9.20, n. 20039 e Comm. Trib. Reg. FI, Sezione V, 9.12.20, n. 937) (Il principio del raggiungimento dello scopo è stato applicato nel caso in cui la Procura federale ha comunicato formalmente al nuovo indirizzo PEC che le indagini erano concluse - così facendo dimostrando di conoscere il “nuovo” indirizzo “pec” - laddove non così ha invece operato successivamente utilizzando un indirizzo PEC non più “attivo”).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 97/CFA/2020-2021/D

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

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