Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, CGS - ambito di applicazione soggettivo
L’art. 2, comma 1, del CGS stabilisce che “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Il tenore letterale della predetta disposizione è inequivoco nell’assoggettare alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsione del Codice stesso. Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitale la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS). Sull’ampiezza della formulazione normativa, che riprende l’impostazione del previgente art. 1-bis, comma 1, del Codice, v. Sezioni unite, decisione n. 16/CFA/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 29/2019-2020). [Nella specie è stato ritenuto applicabile il CGS ad un consigliere federale indipendente della Lega Serie A. La mancanza di diritto di voto non esclude (anzi ragionevolmente presuppone comunque) la possibilità di partecipare alle discussioni (nelle riunioni dell’organo di cui si è componente) e su di un determinato argomento e di contribuire e concorrere comunque alla formazione della volontà dell’organo stesso (ancorché il proprio contributo sia eventualmente rifluito nella proposta risultata minoritaria); il consigliere federale indipendente ha comunque un ruolo decisionale (ancorché indiretto, perché senza diritto di voto) e rilevante per l’ordinamento sportivo].
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 97/CFA/2021-2022/A
Presidente: Palmieri
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS