Processo sportivo in genere – principio di parità delle parti - identica attività difensiva – esclusione
Il principio di parità delle parti non implica che le parti debbano essere formalmente e necessariamente ammesse a svolgere identica attività difensiva, la parità esaurendosi nella possibilità astratta di poter disporre degli stessi strumenti difensivi e di poterne chiederne l’ammissione al giudice, spettando poi tuttavia in concreto al giudice, nell’ambito della formazione del suo libero convincimento, valutare la rilevanza della documentazione prodotte e delle richieste probatorie avanzate e quindi di disporne l’ammissione; valutazione sulla opportunità e/o la necessità di ammettere gli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti che è vieppiù ampia nel processo sportivo caratterizzato dalla speditezza e della informalità. In definitiva, ciò che è decisivo per garantire il principio della parità delle parti è che il giudice abbia valutato effettivamente le richieste probatorie e che abbia motivato sulle proprie scelte.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 97/CFA/2021-2022/E
Presidente: Palmieri
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 44 CGS