Calciatori – tesseramento – art. 39 NOIF – buon esito pratiche di trasferimento – obbligo di verifica – soccorso istruttorio – non è previsto
Sussiste sempre l’obbligo di verificare, sia per le società che per gli atleti o dirigenti “tesserandi”, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che li riguardano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione (CFA, Sez. IV, dec. n. 20/CFA/2021-22). Ciò soprattutto se costoro sono tenuti, ad ogni gara ufficiale, a presentare documentazione relativa alla propria posizione. In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi delle pratiche che lo riguardano ma ha l’onere di controllare lo stato della pratica, oggi molto facilitato dalla struttura informatica posta in essere. Né la normativa prevede ipotesi di c.d. “soccorso istruttorio” che consentano di sanare “ora per allora” eventuali carenze documentali, così come è mera ipotesi “de iure condendo”, quella di approfondire la regolamentazione delle modalità di presentazione della dichiarazione in questione, in caso si tesseramento presso la F.I.G.C. senza soluzione di continuità.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 98/CFA/2021-2022/B
Presidente: Lipari
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 39 NOIF