Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revisione – art. 63, comma 4, lett. a) CGS – nuove prove - provvedimento di archiviazione - inidoneità
La “prova nuova” suscettibile di essere considerata ai fini dell’ammissibilità della revisione deve contenere l’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’originaria affermazione della responsabilità del sanzionato. In altri termini occorre che la prova dedotta, oltre a contenere un’ipotesi di accusa alternativa, o comunque incompatibile con quella originariamente considerata, sia allo stesso tempo dotata della forza probatoria necessaria ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna. Il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 CPP). (nel caso di specie la richiesta di archiviazione, così come il provvedimento del G.I.P., si fondano sulla nozione di infondatezza della notizia di reato “nell’ampio senso di cui all’art. 125 disp. att. CPP”, a tenore del quale “Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio”).
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 99/CFA/2019-2020/B
Presidente: Torsello
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art 414 CPP; art. 125 disp. att. CPP;
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Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.