Settore tecnico - Preparatori atletici – albo – art. 23 NOIF - le società possono avvalersi solo dei tecnici iscritti
Le disposizioni del regolamento del settore tecnico, all’articolo 16, espressamente annoverano nella classificazione dei tecnici che il Settore tecnico inquadra e/o qualifica anche i preparatori atletici (cfr. articolo 17 comma 1 lettera l), per i quali è, dunque, istituito un apposito albo (cfr. articolo 17 comma 1), al quale è possibile accedere solo a seguito del conseguimento dell’abilitazione (cfr. articolo 17 comma 2) alla preparazione fisico-atletica dei calciatori, fermo restando che il loro tesseramento da parte delle società resta possibile solo se in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli (art. 17 comma 6). Di poi l’articolo 29, espressamente riferito alla categoria dei preparatori atletici, al comma secondo, intesta al Settore tecnico la qualificazione e l’inquadramento dei preparatori atletici abilitati alla preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle società di calcio di ogni categoria, abilitazione che si consegue a seguito della partecipazione con esito positivo ad apposito corso organizzato presso il Centro Tecnico di Coverciano. Coerentemente con l’assetto regolatorio compendiato nel menzionato regolamento l’articolo 23 delle NOIF espressamente statuisce che le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico. L’esercizio delle attività preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle società di calcio di ogni categoria risulta espressamente riservata, in ambito federale, a tecnici appositamente qualificati attraverso un mirato percorso formativo il cui positivo superamento è certificato dal rilascio di una specifica abilitazione, a sua volta presupposto per l’inquadramento nell’apposito ruolo e, dunque, del successivo tesseramento.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 9/CFA/2019-2020/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Maiello
Riferimenti normativi: art. 23 NOIF