Settore tecnico - giudizio e responsabilità disciplinare - Regolamento settore tecnico – art. 38 - Commissione disciplinare – Corte federale d’appello –– competenza in grado d’appello
Ancorché il Regolamento del Settore tecnico non sia stato aggiornato a seguito dell'adozione del nuovo Codice di giustizia sportiva e risulta in taluni passaggi non perfettamente coordinato proprio con il Codice, tuttavia, il combinato disposto dei commi da 1 a 4 dell'art. 38 del Regolamento non può che leggersi nel senso di ritenere che la “Corte di Giustizia Federale” citata al comma 4 (e “nominalmente” competente a conoscere dei reclami) è oggi sostituita dalla Corte Federale di Appello. Appare assorbente la circostanza che i commi 1 e 2 del citato art. 38 del RST tengano chiaramente distinti gli illeciti e le infrazioni soggette alla giurisdizione (recte competenza) degli Organi di Giustizia Sportiva (per tali intendendosi i Giudici sportivi e la Corte sportiva di appello), rispetto alle “altre infrazioni” invece soggette alla giurisdizione di primo grado (recte competenza) della Commission Disciplinare del Settore tecnico. Per tali “altre infrazioni” la Commission Disciplinare del Settore tecnico opera quale giudice di primo grado in luogo del Tribunale federale, mentre giudice d'appello non può che essere la Corte Federale di Appello.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 9/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 38 Regolamento settore tecnico; art. 98 CGS;
Articoli
Art. 98 - Competenza della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.
2. La Corte federale di appello inoltre:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.