Settore tecnico - giudizio e responsabilità disciplinare - Commissione disciplinare – procedimento disciplinare – Applicabilità del termine di 90 giorni ex art. 110 CGS

Una volta accolta la natura di giudice di primo grado della Commissione disciplinare per il settore tecnico, occorre applicare anche alle relative decisioni il principio generale portato dall'art. 110 Codice di giustizia sportiva. L'art. 110 Codice di giustizia sportiva, difatti, si riferisce non già ad un procedimento in particolare, ma “[ad ogni] pronuncia […] di primo grado” (v. il comma 1) e detta effettivamente un principio generale che non sembra soggetto a limiti di applicazione. Si deve allora affermare il principio per cui, quale che sia il giudice, i termini della pronuncia di primo grado riguardanti un procedimento disciplinare devono comunque essere di “novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 9/CFA/2020-2021/B

Presidente: Sica

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 110 CGS;

Articoli

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il decorso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI, fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.
6. Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnare la dichiarazione di estinzione al Collegio di garanzia dello sport.

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