Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare - termini – perentorietà - sospensione – tassatività delle cause di sospensione

Hanno natura perentoria i termini previsti dal CGS, in base all’art. 44, comma 6, CGS e tutte le controversie debbono essere decise dagli organi di giustizia sportiva in primo grado entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso. L’impossibilità per i giudici federali di riunirsi, anche da remoto, in relazione alla pandemia, non è riconducibile all’ipotesi di sospensione dei termini in caso di gravi impedimenti soggettivi, di cui all’art. 38, comma 5, lettera e), del codice di giustizia sportiva CONI. L’art. 110, comma 4, CGS riconduce espressamente alla inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito (novanta giorni in primo grado) la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare. Fatti salvi i periodi di sospensione espressamente decretati dalla FIGC, per il resto il Tribunale federale avrebbe dovuto individuare le modalità più idonee, comprese le riunioni da remoto, per lo svolgimento tempestivo delle proprie funzioni. Nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto del termine perentorio, laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del CGS CONI.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 9/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS; art. 38, comma 5, lettera e), CGS CONI

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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