SEZ. IV - DECISIONE N. 0005 CFA del 14 luglio 2022 (Procuratore Federale Interregionale/Sig. Alessandro Domizi-ASD Gruppo Sportivo Italiano) Allegati SEZ. IV DECISIONE N. 0005 CFA Del 14 Luglio 2022 Massime di riferimento Processo sportivo telematico – regole tecniche – deposito telematico a mezzo PEC - firma digitale degli atti – inderogabilità – errore scusabile Corte federale d’appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - art. 101, comma 2, CGS – art. 51, comma 1, CGS - decorrenza del termine – dalla comunicazione alle parti e non dalla pubblicazione Corte federale d’appello – eccezioni pregiudiziali espressamente respinte in primo grado – riproposizione in appello con semplice memoria - inammissibilità Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – atto di deferimento – termini – art. 123, comma 1^ e 125, comma 2^ CGS - perentorietà Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – avviso della conclusione delle indagini - art. 123, comma 1, CGS - Corte costituzionale n. 477/2022 Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 1, comma 3, CGS CONI - competenza della Federazione a definire le fattispecie - autonomia Settore giovanile e scolastico - C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico - Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI – non contrasta con Regolamento CONI – modalità di partecipazione ad eventi o attività da parte di società affiliate alle singole Federazioni – sottoscrizione di apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico - stipula di convenzioni anche la partecipazione ad eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva non aventi carattere agonisti