SEZ. UNITE - DECISIONE N. 065 CFA del 12 gennaio 2021 (Albinoleffe-LICP e altri) Allegati SEZ. UNITE - DECISIONE N. 065 CFA del 12 gennaio 2021.pdf Massime di riferimento Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – Società ricorrenti avverso delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico riguardante modifica al Regolamento Minutaggio Giovani – posizione soggettiva giuridicamente protetta - legittimazione a ricorrere - sussiste Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – Società ricorrenti avverso delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico riguardante modifica al Regolamento Minutaggio Giovani – interesse al ricorso - pregiudizio diretto e immediato – non sussiste Organi collegiali - Lega italiana calcio professionistico – assemblea – ordine del giorno – integrazione - art. 13, comma 4, dello Statuto – termine per la comunicazione – partecipazione attiva della società alla discussione senza sollevare rilievi sul punto specifico – inammissibilità della censura Lega italiana calcio professionistico - Regolamento Minutaggio Giovani Stagione 2020/2021 – mutamento di alcuni criteri di distribuzione tra le società di contributi derivanti dalla quota parte spettante in conseguenza dei proventi incassati dalla Lega di serie A come corrispettivo per la commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva – suddivisione delle risorse totali in quote uguali tra i tre gironi in cui è articolato il Campionato di Serie C - rientra nella potestà̀ decisionale