SEZ. UNITE - DECISIONE N. 097 CFA del 29 aprile 2021 (Fallimento Trapani Calcio Srl) Allegati SEZ. UNITE - DECISIONE N. 097 CFA del 29 aprile 2021.pdf Massime di riferimento Società sportiva – fallimento - effetti della sentenza – dal giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese Società sportiva – fallimento – curatore – è l'unico soggetto legittimato a continuare l'esercizio dell’impresa – ogni fattispecie precedente il fallimento va ricondotta al curatore – effetti processuali del fallimento – sono indipendenti dalle modalità di comunicazione Comunicazione degli atti - art. 53 CGS – modalità di comunicazione degli indirizzi obbligatori di PEC alla Federazione - non sussistono - curatore fallimentare – è soggetto tenuto alla comunicazione Comunicazione degli atti – art. 53 CGS – principio del raggiungimento dello scopo – art. 156, comma 3, CPC, - applicabilità – comunicazione indirizzo PEC