Contatti telefonici: il Procuratore Federale archivia 11 procedimenti
venerdì 11 aprile 2008
Il Procuratore federale, esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attivita’ istruttoria in sede disciplinare, in ordine ai contatti telefonici e personali intrattenuti dai tesserati F.I.G.C. sigg.ri Roberto Benigni, Mario Beretta, Urbano Cairo, Antonello Cuccureddu, Giovanni Lombardi Stronati, Fabrizio Lucchesi, Giovanni Paolo Palermini, Daniele Prade’, Alessio Secco e Luciano Tarantino con il sig. Luciano Moggi, ha disposto l’archiviazione dei relativi procedimenti, in quanto la normativa federale vigente all’epoca dei fatti non faceva divieto assoluto di intrattenere rapporti o contatti con soggetti inibiti ma si limitava a sanzionare soltanto gli eventuali rapporti intercorsi con tale categoria di soggetti finalizzati ad un’attività di tesseramento, o, comunque, a condotte a questa direttamente riconducibili. Nei casi sopra indicati i colloqui in atti non si possono ricondurre a tale tipologia di rapporti.
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Il Procuratore federale, esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attivita’ istruttoria in sede disciplinare, in ordine ai contatti telefonici e personali intrattenuti dal sig. Luciano Moggi con numerosi soggetti tesserati per societa’ operanti nell’ambito della F.I.G.C ovvero esercenti attivita’ rilevanti per l’ordinamento federale, ha disposto l’archiviazione del procedimento, nei confronti del sig. Luciano Moggi, in quanto all’epoca dei fatti, era interessato dalla sanzione disciplinare dell’inibizione di anni cinque, definitiva per la giustizia sportiva, ed inoltre poiche’, al momento di commissione delle condotte esaminate, successive alla irrogazione della sanzione disciplinare adottata dalla Corte Federale (c.u. n.2/cf del 4 agosto 2006), non era soggetto alla potestà disciplinare degli organi della giustizia sportiva in quanto non esercitava alcuna funzione all’interno di societa’ sportive affiliate alla F.I.G.C., ne’ svolgeva attivita’ di collaborazione in favore delle stesse (ai sensi dell’art. 22 N.O.I.F.)