Deferiti dal Procuratore federale Marotta, Garrone e la Sampdoria
lunedì 14 aprile 2008
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale l’amministratore delegato della Sampdoria Giuseppe Marotta, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Sampdoria Riccardo Garrone e , per responsabilità diretta, la società stessa. Giuseppe MAROTTA è stato deferito:
A) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto contratti di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori, con abnorme e strumentale valutazione dei diritti medesimi;
B) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S e dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver posto in essere condotte consistite nella mancata svalutazione nei bilanci successivi a quello chiuso il 30 giugno 2003 e nelle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2004, al 31 marzo 2005 e al 31 marzo 2006, delle poste attive connesse alle predette cessioni già contabilizzate al 30 giugno 2003, tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; Riccardo GARRONE: per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S e dell’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver contabilizzato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula di contratti di cessione di diritti alle prestazioni di calciatori con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili ai diritti medesimi, nonché per aver posto in essere condotte consistite nella mancata svalutazione delle poste attive connesse alle predette cessioni iscritte nei bilanci successivi a quello chiuso il 30 giugno 2003, tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; la società U.C. SAMPDORIA: per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti.