Deferiti dal Procuratore federale Sartori, Campedelli e il Chievo
venerdì 27 giugno 2008
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il direttore sportivo del Chievo Giovanni Sartori, il presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Campedelli e la società.
• Giovanni Sartori, Direttore Sportivo dell’A.C. CHIEVO VERONA:
per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto contratti attinenti a diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione dei diritti stessi;
• Luca Campedelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C. CHIEVO VERONA:
A) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., per aver contabilizzato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 la plusvalenza fittizia derivante dalla stipula di un contratto attinente il diritto alle prestazioni del calciatore Olivetti con corrispettivo di gran lunga superiore a quello realmente attribuibile al diritto medesimo,
B) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per non aver svalutato la posta attiva contabilizzata al momento dell’acquisto del diritto Sammarco nei bilanci al 30 giugno 2004 e al 30 giugno 2005 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005,
tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
• la società A.C. CHIEVO VERONA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti