Deferiti Garilli, Molinari e il Piacenza su segnalazione della CO.VI.SO.C.
lunedì 26 marzo 2012
A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fabrizio Garilli, Claudio Molinari e la società Piacenza.
Per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV):
GARILLI Fabrizio, legale rappresentante pro-tempore della società Piacenza F.C. S.p.A.,
MOLINARI Claudio, legale rappresentante pro-tempore della società Piacenza F.C. S.p.A.,
per non aver documentato agli Organi federali competenti, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV):
GARILLI Fabrizio, legale rappresentante pro-tempore della società Piacenza F.C. S.p.A.,
MOLINARI Claudio, legale rappresentante pro-tempore della società Piacenza F.C. S.p.A.,
per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente dedicato indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
la Società PIACENZA F.C. S.p.A.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V):
• GARILLI Fabrizio, legale rappresentante pro-tempore della società Piacenza F.C. S.p.A.,
• MOLINARI Claudio, legale rappresentante pro-tempore della società Piacenza F.C. S.p.A.,
per non aver documentato agli Organi federali competenti, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale.
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
• la PIACENZA F.C. S.p.A.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.