Disciplinare: chiusi i procedimenti per Juventus, Messina e Paparesta
mercoledì 18 giugno 2008
La Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta da Sergio Artico e composta da Salvatore Lo Giudice, vice presidente, Riccardo Andriani, Emilio Battaglia, Gianfranco Tobia, componenti, e con l’assistenza alla segreteria di Claudio Cresta coadiuvato da Nicola Terra, ha esaminato oggi i deferimenti del Procuratore federale e ha adottato le seguenti decisioni:
(302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO MOGGI (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), MARIANO FABIANI (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), Pietro FRANZA (Presidente FC Messina Peloro Srl), MARIO BONSIGNORE (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), GIANLUCA PAPARESTA (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari), ROMEO PAPARESTA (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) TIZIANO PIERI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca), SALVATORE RACALBUTO (già arbitro effettivo), STEFANO CASSARA’ (già arbitro effettivo), ANTONIO DATTILO (già arbitro effettivo), PAOLO BERTINI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo), MARCO GABRIELE (già arbitro effettivo), MASSIMO DE SANTIS (già arbitro effettivo), MARCELLO AMBROSINO (assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del Greco NA), E DELLE SOCIETA’ JUVENTUS FC SpA e FC MESSINA PELORO Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/SP/ad del 23.4.2008)
Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 23 aprile 2008 nei confronti di:
• Pietro FRANZA, Presidente della società FC MESSINA PELORO Srl, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento;
• Mario BONSIGNORE, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente del MESSINA PELORO s.r.l. per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento;
• Gianluca PAPARESTA, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento;
• Romeo PAPARESTA, all’epoca dei fatti arbitro benemerito, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento;
• la società JUVENTUS FC SpA, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo dirigente con legale rappresentanza ai sensi dell’art. 2, comma 4, parte prima, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati, trasfuso nei contenuti nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS;
• la Società FC MESSINA PELORO Srl, a titolo di responsabilità diretta o oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 del CGS vigente, per i comportamenti addebitati al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti.
Ritenuto che prima del dibattimento erano state presentate da parte di Romeo PAPARESTA, Gianluca PAPARESTA e della Società JUVENTUS FC SpA istanze di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS e per i soli Romeo e Gianluca PAPARESTA anche ai sensi dell’art. 24 CGS.
Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti Pietro FRANZA, Mario BONSIGNORE e FC MESSINA PELORO Srl, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS.
Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.
Visto l’art. 24, comma 1, CGS che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, prevede che gli organi giudicanti possano ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
Rilevato che nel, caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Pietro FRANZA: inibizione per mesi 6 (sei);
Mario BONSIGNORE: inibizione per mesi 6 (sei);
Romeo PAPARESTA: inibizione per mesi 20 (venti);
Gianluca PAPARESTA: inibizione per mesi 2 (due) oltre all’obbligo di partecipare a n. 4 incontri educativi da stabilirsi, da parte della FIGC, ai sensi dell’art. 16, comma 4, CGS;
JUVENTUS FC SpA: ammenda di euro 100.000,00 (centomila/00) all’anno da corrispondersi negli anni 2008, 2009, 2010; FC MESSINA PELORO Srl: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti di:
Pietro FRANZA, Mario BONSIGNORE, Romeo PAPARESTA, Gianluca PAPARESTA e delle Società JUVENTUS FC SpA e FC MESSINA PELORO Srl. Rinvia a nuovo ruolo il procedimento a carico di tutti gli altri deferiti.