Disciplinare: chiuso il procedimento per Cosmi e il Brescia
lunedì 23 giugno 2008
La Commissione Disciplinare Nazionale ha esaminato oggi, tra gli altri, i casi relativi ai deferimenti dell’allenatore Serse Cosmi e del Brescia, di Aldair e della società di Beach Soccer Asd Terranova Terracina, dell’arbitro benemerito della sezione di Salerno Vincenzo Faccenda, ed ha assunto le seguenti decisioni:
(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERSE COSMI (allenatore tesserato Calcio Brescia SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO BRESCIA SpA (nota n. 3732/1023pf07-08/SP/pp del 25.3.2008)
Con provvedimento del 25/3/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Serse Cosmi, allenatore tesserato per la Soc. Brescia, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 4, n. 2 e 5, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale hanno esposto le proprie ragioni.
Alla riunione del 3/6/2008, il Cosmi ha presentato richiesta di rinvio della discussione, alla quale non si è opposta la Procura federale.
Alla riunione odierna, la Commissione disciplinare nazionale:
- considerato che gli incolpati hanno presentato istanze di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS;
- considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
- visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
- visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Serse Cosmi: ammenda di € 6.000,00 (seimila/00);
Soc. Brescia: ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.
(256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NASCIMENTO SANTOS ALDAIR, HILTON SANTOS JUNIOR NEGAO E MARCELO BUENO (all’epoca dei fatti tesserati per la Società ASD Terranova Terracina Beach Soccer) E DELLA SOCIETA’ ASD TERRANOVA TERRACINA BEACH SOCCER (nota n. 3491/108pf07-08/SP/en del 13.3.2008)
Visti gli atti del procedimento, sentiti il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’irrogazione della esclusione della Società e dei tesserati dall’attività di competenza ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Beach Soccer di cui al CU n. 107, nonché il Presidente della Società deferita assistito dal proprio legale e il calciatore Nascimento Santos Aldair, osserva quanto segue.
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare i calciatori tesserati per la società ASD Terranova Terracina Beach Soccer Nascimento Santos Aldair, Hilton Santos Junior Negao e Marcelo Bueno per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione al punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 107 Beach Soccer n. 1/BS pubblicato il 16 febbraio 2007, stante la loro partecipazione ad un torneo non autorizzato della LND; il presidente della Società ASD Terranova Terracina Beach Soccer sig. Giampiero D’Alessio per aver permesso ai calciatori di cui sopra di partecipare a tale torneo; la società ASD Terranova Terracina a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1 del vigente CGS) per i comportamenti ascritti al proprio presidente.
Era difatti emerso, su iniziativa del Dipartimento Beach Soccer LND della FIGC, che i calciatori indicati, ricevuta l’autorizzazione del presidente D’Alessio e dell’allenatore Emiliano Del Duca della società Terranova Terracina Beach Soccer, avevano in effetti preso parte in data 27 e 28 luglio 2007 ad una manifestazione di Beach Soccer denominata Torneo Deborah, non autorizzata della LND, organizzata da IBS di Maurizio Iorio, trasmessa su programma televisivo Sky.
Con ciò contravvenendo al richiamato punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 107 che, stabilita la partecipazione ai campionati nazionali ed alla Coppa Italia della specialità in oggetto solo alle società associate alla Lega Nazionali Dilettanti in quanto non aderenti in via diretta o per il tramite di propri tesserati all’attività di Beach Soccer di altre associazioni diverse dalla LND, comminava l’esclusione dall’attività alla società ovvero al tesserato che non avevano rispettato il divieto nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2007.
Nel corso degli accertamenti, il calciatore Nascimento Santos Aldair ammetteva di aver partecipato al torneo, dichiarava che era stato autorizzato a farlo dal presidente e dall’allenatore, affermava che aveva coinvolto i compagni di squadra Hilton Santos Junior e Marcelo Bueno e che era convinto di poter partecipare al torneo, trattandosi di semplici esibizioni.
L’allenatore della squadra sig. Emiliano Del Duca dichiarava che i calciatori Hilton Santos Junior e Marcelo Bueno gli avevano chiesto l’autorizzazione a partecipare ad una esibizione, che egli aveva dato loro perché il campionato a quella data era fermo. Aggiungeva che solo a cose fatte aveva appreso che si trattava di un torneo non autorizzato e che per questo aveva rimproverato i calciatori che non l’avevano correttamente informato.
Non venivano sentiti il presidente della Società D’Alessio ed i calciatori Hilton Santos Junior e Marcelo Bueno.
In questo contesto, si osserva quanto segue.
I tre calciatori deferiti sono responsabili della violazione loro ascritta; pertanto, il deferimento dei tre calciatori va accolto.
Dev’essere di contro respinto il deferimento del Presidente della società sig. Giampiero D’Alessio per mancata indicazione a suo carico della norma che si assume violata e perché, comunque, agli atti del procedimento non vi è prova che egli abbia effettivamente autorizzato i calciatori a partecipare alla manifestazione, non potendosi ritenere tale la generica dichiarazione del calciatore Nascimento Santos Aldair.
Anche il deferimento della Società ASD Terranova Terracina va disatteso, non essendo ravvisabile la responsabilità diretta che le è stata contestata.
L’allenatore sig. Emiliano del Duca, pur se sentito, non risulta essere stato deferito.
P.Q.M.
Infligge ai calciatori Nascimento Santos Aldair, Hilton Santos Junior Negao e Marcelo Buento l’esclusione dalla attività di competenza per la stagione in corso; respinge il deferimento a carico del sig. Giampiero D’Alessio e della società ASD Terranova Terracina Beach Soccer.
(192) APPELLO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (arbitro benemerito Sezione AIA Salerno) AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI DICIOTTO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – CU n. 73 del 26.2.2008)
L’Ufficio Indagini, con relazione 18 giugno 2007 trasmessa il 26 giugno successivo alla Procura Federale che l’aveva richiesta, accertava che il sig. Vincenzo Faccenda, arbitro benemerito della sezione di Salerno, in stato di sospensione di mesi tre comminata dalla Commissione Disciplinare AIA, per aver partecipato senza autorizzazione ad alcune trasmissioni televisive, nel corso dell’Assemblea elettiva della Sezione AIA di Salerno del 10 novembre 2006, convocata per la nomina dei delegati regionali, alla quale il Faccenda partecipava senza esprimere voto, aveva contestato al Presidente della Sezione che, anche nella sede di Salerno, si era costituita una lobby e che andavano avanti solo alcune persone, diversamente da ciò che avveniva in passato, quando era consentito di diventare un buon arbitro anche a chi non aveva collegamenti con la famiglia arbitrale ed era di umili origini.
Il Faccenda, in tale circostanza, aveva rivolto allo stesso Presidente di Sezione ed alla presenza di più associati una espressione che, riferita al lavoro del padre di quest’ultimo da poco deceduto, poteva sintetizzarsi nella parole che era stato fatto arbitro il figlio di un salumiere.
L’Ufficio accertava altresì che il sig. Vincenzo Faccenda, nel corso di una trasmissione televisiva del 13 novembre successivo, aveva affermato che il Comitato Campano era in realtà retto da persona diversa dal Presidente e che il suo precedente deferimento, che gli aveva comportato la sospensione di cui sopra, ancorché sottoscritta da quest’ultimo, era stato voluto da tale diversa persona.
Il Faccenda, nel contesto della stessa trasmissione, dichiarava che i componenti della Sezione AIA di Salerno, in occasione del suo deferimento, lo avevano completamente abbandonato e messo alla gogna e che costoro avevano indirizzato verso i propri scopi l’assemblea del 10 novembre precedente di nomina dei delegati per l’elezione del Presidente, tanto che “avevano già preparato il cappotto”.
La Procura Federale, all’esito di tale accertamento, con provvedimento datato 12 ottobre 2007, deferiva il sig. Vincenzo Faccenda alla Commissione Disciplinare Territoriale Campania per la violazione degli art. 1 comma 1 e 3 comma 1 CGS e dell’art. 40 commi 1 e 2 lett. b) e comma 3 lett. e) del Regolamento AIA di cui al Comunicato n. 20 del 31.10.2006, in vigore all’epoca dei fatti.
La Commissione, con decisione del 26 febbraio 2008, infliggeva al sig. Vincenzo Faccenda l’inibizione di mesi diciotto.
Nel corso del procedimento, la Commissione deliberava la non congruità dell’accordo intervenuto tra la Procura e il deferito ai sensi dell’art. 23 CGS circa l’applicazione a carico di quest’ultimo della sanzione ridotta di mesi otto di inibizione; respingeva le eccezioni e le istanze formulate dal deferito e, descritti i fatti, si pronunciava adottando la inibizione sopra riportata.
Avverso tale decisione ricorre il sig. Vincenzo Faccenda, il quale chiede la congrua riduzione della inibizione in quanto spropositata, eccessiva e lontana dalla prassi dello stesso giudice che l’aveva adottata.
Ripropone le istanze istruttorie formulate in primo grado afferenti l’acquisizione da parte della Commissione adita dei verbali delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dallo stesso deferito, nonché da soggetti appartenenti alla Figc, nell’ambito di un’indagine avviata su suo esposto e che aveva accertato, secondo il ricorrente, le ingerenze del Segretario del Comitato Regionale Campania.
Eccepisce di nuovo il difetto di giurisdizione della Commissione Territoriale e la competenza a decidere della Associazione Italiana Arbitri in forza dell’art. 3 del Regolamento AIA.
Reitera la circostanza relativa allo status di non tesserato del Segretario del Comitato Regionale Campania, che, in quanto dipendente CONI con relativa retribuzione, non poteva rivestire la qualifica di dirigente.
Contesta nel merito la decisione, deducendo che le affermazioni che gli sono state attribuite non avevano carattere denigratorio, diffamatorio o ingiurioso, in quanto costituivano espressione di una critica forte e legittima.
Più in particolare, egli non voleva offendere alcuno e la frase che si riferiva al figlio di un salumiere non aveva una finalità offensiva e non poteva essere ritenuta lesiva.
Infine, che la sanzione della inibizione che gli era stata inflitta non era prevista dal Regolamento AIA e, pertanto, violava il principio di legalità.
Questi essendo i termini della questione, si osserva quanto segue.
1°) Giustamente la Commissione Disciplinare Territoriale non ha ammesso le istanze istruttorie dell’attuale ricorrente in quanto tardivamente formulate rispetto ai termini di cui all’art. 30 comma 8 CGS.
Poiché l’udienza di discussione del deferimento era stata fissata il 26 novembre 2007, le istanze dovevano essere proposte nei cinque giorni precedenti tale data, cioè entro il 21 novembre 2007. Risulta dagli atti che il termine di cui sopra non è stato rispettato, né avrebbe potuto in realtà esserlo in quanto l’esposto alla Procura Federale, al quale l’attuale ricorrente aveva fatto riferimento, era datato 29 novembre 2007 ed era successivo alla prima udienza del dibattimento.
2°) Altrettanto giustamente la Commissione Disciplinare Territoriale ha affermato la propria giurisdizione, escludendo la competenza dell’Associazione Italiana Arbitri a pronunciarsi sul caso in esame.
L’art. 1 comma 1 CGS rende destinatari della norma anche gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale, con la conseguenza che competenti a pronunciarsi sulla violazione degli obblighi previsti dalla norma sono le Commissioni Disciplinari Territoriali e la Commissione Disciplinare Nazionale nei procedimenti instaurati su deferimento della Procura Federale.
Peraltro, lo stesso art. 3 del Regolamento AIA, nel prevedere che gli arbitri per le infrazioni a specifiche norme federali sono sottoposti alla disciplina generale di cui all’art. 30 terzo comma dello Statuto Federale, esclude che nella materia oggetto del presente ricorso possa configurarsi la competenza a decidere dell’Associazione Italiana Arbitri, eccepita dal ricorrente.
3°) Appare del tutto ininfluente l’ulteriore eccezione del ricorrente sulla effettiva posizione del Segretario del Comitato Regionale Campania, atteso che il tema del decidere dev’essere ristretto alla verifica della violazione del precetto di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 3 comma 1 stesso codice, effettivamente commessa dal deferito.
È indubbio che l’istruttoria compiuta dagli organi competenti, sopra succintamente descritta, ha accertato oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza delle violazioni ascritte al deferito, nelle quali può rinvenirsi anche l’elemento aggravante di aver egli sostanzialmente riproposto nel corso della trasmissione televisiva del 13 novembre 2006 i giudizi ed i rilievi già esposti nell’assemblea del 10 novembre 2006, in entrambe le circostanze pubblicamente.
Appare altresì evidente la ulteriore violazione dell’art. 40 commi 1 e 2 lettera b) e comma 3 lettera e) del Regolamento AIA, afferente i doveri degli arbitri, che certamente il deferito, attuale ricorrente, non ha rispettato.
Tuttavia, la sanzione inflitta al ricorrente di inibizione di mesi diciotto appare suscettibile di essere ridotta equitativamente e ricondotta nei limiti degli otto mesi di inibizione, che era stata patteggiata nel corso del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello proposto da Vincenzo Faccenda e riduce la sanzione a otto mesi di inibizione.
Dispone restituirsi la tassa versata.
(305) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERSI A CARICO DELL’AE GIOVANNI BIDELLI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 43 dell’11.3.2008)
Con atto del 15.5.2008, la Procura Federale ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 43 del 11/3/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ha rigettato il deferimento nei confronti del Sig. Giovanni Bidelli.
La vicenda ha avuto origine da una richiesta di rimborso di una fattura, della quale è stata già accertata la contraffazione, presentata dall’appellato all’Ufficio rimborsi dell’AIA.
La reclamante ha lamentato che la Commissione di primo grado, sebbene avesse correttamente individuato il factum criminis, avesse ritenuto il deferito esente da colpa, in quanto altro soggetto, Santo Allegra, peraltro già sanzionato da questa Commissione per i fatti di che trattasi, sarebbe stato l’unico responsabile della falsificazione.
Alla riunione del 23.6.2008, la Procura Federale ha concluso per la riforma della decisione impugnata con richiesta di applicazione della sanzione della sospensione per anni uno (1) e mesi sei (6). Nessuno è comparso per il reclamato.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Posto che i fatti da cui ha tratto origine il presente procedimento sono pacifici e comunque chiaramente accertati, si rileva che, quand’anche la contraffazione sia stata effettuata materialmente da soggetto diverso dal Sig. Bidelli, è indubbio che il deferito abbia profittato dell’illecito, risultando inverosimile che lo stesso ignorasse l’alterazione compiuta anche nel suo interesse. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il Bidelli, che ha avuto nella sua disponibilità la fattura sino alla presentazione della richiesta di rimborso dallo stesso compilata, non poteva non rilevare la non corrispondenza tra la somma effettivamente spesa e quella maggiorata riportata nel documento – dallo stesso compilato sia nelle causali che negli importi – della quale ha chiesto la refusione.
PQM
Infligge al Sig. Giovanni Bidelli la sanzione della sospensione dall’attività per mesi sei (6).
(308) APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AI SIG.RI CLAUDIO OZENDA, TOMMASO CAPPUCCIO, FLAVIO GRIGOLO E L’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 65 del 15.5.2008)
Con atto del 21.5.2008, i Sigg.ri Claudio Ozenda e Riccardo Del Gratta, nelle rispettive qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della A.C. – S.S.D. Ospedaletti Sanremo S.r.l., hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 65 del 15/5/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha inflitto agli stessi la inibizione per mesi quattro ciascuno ed alla Società l’ammenda di € 1.500,00.
La reclamante ha concluso, unicamente, richiedendo un supplemento di indagine.
Alla riunione del 23.6.2008, la Procura Federale, eccependo l’omessa trasmissione degli atti, ha concluso richiedendo dichiararsi la inammissibilità del reclamo per la violazione dell’art. 33, co. 5, CGS. Nessuno è comparso per la reclamante.
Il reclamo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Risulta, difatti, che lo stesso, peraltro sottoscritto, nel solo interesse della Società, dai Sigg.ri Ozenda e Del Gratta, nelle loro rispettive qualità, durante il periodo di espiazione della sanzione, ovvero quando gli stessi erano privi della capacità di agire in nome e per conto della stessa, non sia stato notificato alla Procura Federale, così come prescritto dall’art. 33, co. 5, CGS..
PQM
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.