Dopo il parere dell’Alta Corte CONI, Abete convoca per martedì Lega di A e AIC
venerdì 30 luglio 2010
L’Alta Corte di Giustizia del CONI (presidente e relatore RIccardo Chieppa, componenti Alberto De Roberto, Giovanni Francesco Lo Turco,Massimo Luciani,Roberto Pardolesi) ha emesso oggi il parere sulla richiesta avanzata dalla FIGC -attraverso il CONI- di conoscere competenze,ruolo,attribuzioni e iniziative da intraprendere sul mancato rinnovo dell’Accordo collettivo per i calciatori professionisti tra la Lega di serie A,la Lega di Serie B e l’Associazione italiana calciatori.
Nelle conclusioni del lungo documento (clicca qui per consultare il testo integrale) , l’Alta Corte affida alla FIGC il compito della convocazione urgente di un incontro tra le parti interessate : il presidente Abete ha già provveduto a fissare per martedì prossimo 3 agosto,alle ore 11 nella sede della FIGC in via Allegri a Roma, l’incontro tra i rappresentanti della Lega di serie A e i rappresentanti dell’Associazione calciatori.
“Nello stesso tempo -scrive l’Alta Corte del CONI- di fronte ad azioni unilaterali di predisposizione di contratto tipo,avulsa da qualsiasi accordo e in presenza di imposizioni del suddetto contratto -costituenti palesi violazioni delle regole proprie dei soggetti operanti nell’ordinamento sportivo e comportamenti contrari al rispetto delle posizioni delle altre associazioni di categoria- la FIGC dovrà esaminare l’opportunità di una formale diffida alle parti riluttanti a un accordo …..”; e più avanti,l’Alta Corte afferma che “in caso di persistenza di illegittimità “ delle posizioni di una delle parti, “potrà essere esaminata dalla FIGC la possibilità,in ipotesi limite ove ne sussistano tutti i presupposti,di nomina di un Commissario ad acta”.
In altri passaggi del documento : si riconosce alla FIGC, quale organismo sovraordinato, una “posizione giuridicamente rilevante per promuovere la stipulazione degli accordi collettivi”; si fa notare che la “mancanza di un accordo tipo vincolante non preclude la possibilità di stipulare nuovi contratti individuali,ma questi devono essere conformi alle norme imperative dell’ordinamento statale e ai principi e regole speciali dell’ordinamento sportivo”; che l’articolo 4 della legge 91/81,prevede l’obbligo di invio dei contratti alla Federazione per l’approvazione; che alla procedura per la definizione degli Accordi, “la FIGC deve concorrere e partecipare anche per una verifica di non contrasto con le regole proprie dell’ordinamento in cui le prestazioni lavorative si inseriscono,come elemento essenziale di regolare svolgimento dell’attività calcistica in forma professionistica”.