Fallimento Parma: dalla CFA 5 anni di inibizione e preclusione per Ghirardi, inibizioni per altri 5 dirigenti
venerdì 11 novembre 2016
In merito alle decisioni assunte dal Tribunale Federale Nazionale sul dissesto economico-finanziario del Parma FC., la Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite ha respinto i ricorsi
di Tommaso Ghirardi, all’epoca dei fatti Presidente del Cda della società emiliana e inibito dal TFN per 5 anni con un’ammenda di 150mila euro e di Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore delegato della società e sanzionato con l’inibizione per 5 anni, un’ammenda di 150mila euro e con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
La Corte ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta a Tommaso Ghirardi e il proscioglimento, in relazione del fallimento del Parma, dei dirigenti Pasquale Giordano, Emir Kodra, Susanna Ghirardi, Alberto Rossi, Giovanni Schinelli, Arturo Balestrieri, Roberto Bonzi, Giuseppe Scalia, Gabriella Pasotti, Enrico Ghirardi, Giampietro Manenti, Mario Bastianon, Francesco Sorlini, Maurizio Magri e Osvaldo Francesco Riccobene.
A Ghirardi è stata irrogata anche la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e sono state irrogate le seguenti sanzioni a Susanna Ghirardi (2 anni di inibizione e 40mila euro di ammenda), Giovanni Schinelli (2 anni di inibizione e 25 mila euro di ammenda), Alberto Rossi (2 anni di inibizione 30mila euro di ammenda), Arturo Balestrieri (1 anno di inibizione e 10mila euro di ammenda) e Maurizio Magri (6 mesi di inibizione e 15mila euro di ammenda). Dichiarati inammissibili i ricorsi della Procura nei confronti di Francesco Sorlini e Mario Bastianon, mentre sono stati prosciolti Roberto Bonzi, Giuseppe Scalia, Osvaldo Francesco Riccobene, Gabriella Pasotti, Enrico Ghirardi, Pasquale Giordano, Emil Kodra e Giampietro Manenti.
La Corte ha inoltre respinto i ricorsi dell’Udinese e di Franco Collavino e Michele De Sabata, all’epoca dei fatti rispettivamente componente del consiglio d’Amministrazione della società friulana e Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della società, confermando l’ammenda di 5mila euro nei confronti della società e l’inibizione per 10 giorni e l’ammenda di 5mila euro disposta nei confronti dei due dirigenti. Collavino e De Sabata erano stati deferiti “per aver organizzato un incontro nella sede della società fra un calciatore e non meglio identificati tifosi, senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Udinese Calcio”.
In merito al ricorso presentato dall’ex presidente del Comitato Regionale LND Campania Vincenzo Pastore avverso la sanzione dell’inibizione di 18 mesi e l’ammenda di 5mila euro, la Corte, in accoglimento dell’istanza di parte, ha differito l’udienza a nuovo ruolo, sospendendo la decorrenza dei termini di estinzione del procedimento disciplinare e in particolare di quelli di cui all’art. 34bis comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella sua qualità di presidente del Comitato Regionale Campano, Vincenzo Pastore era stato deferito per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità relativamente alla gestione organizzativa ed amministrativa del Comitato da lui presieduto.
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