Illecito sportivo: deferiti Livorno, Atalanta e cinque giocatori
venerdì 4 luglio 2008
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale quattro giocatori all’epoca dei fatti tesserati con il Livorno e uno dell’Atalanta, e le due società Livorno e Atalanta.
BALLERI David – all’epoca dei fatti calciatore e capitano del A.S. LIVORNO CALCIO;
a) per violazione dell'art. 7, comma 1, C.G.S., per avere, in accordo con BELLINI Gian Paolo ed in concorso con altre persone non identificate, concordato il risultato di pareggio, poi concretamente conseguito, nella gara LIVORNO – ATALANTA del 23.12.2007, così alterando lo svolgimento ed il risultato della gara, assicurando alla propria squadra un vantaggio in classifica;
b) per violazione dell'art. 7, comma 1, C.G.S. per avere, nella gara ATALANTA – LIVORNO del 04.05.2008, in accordo con BELLINI Gian Paolo, in concorso con altre persone non identificate, concordato l’alterazione del regolare svolgimento della gara e tentato di alterare lo stesso risultato della gara;
c) per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione estrinsecatasi nel corso della gara ATALANTA – LIVORNO, del 4.5.2008, sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura Federale;
BELLINI Gian Paolo – calciatore e capitano dell'ATALANTA B.C.;
a) per violazione dell'art. 7, comma 1, C.G.S., per aver, in accordo con BALLERI David ed in concorso con altre persone non identificate, concordato il risultato di pareggio poi concretamente conseguito, nella gara LIVORNO – ATALANTA del 23.12.2007, alterando lo svolgimento ed il risultato della gara, assicurando alla propria squadra un risultato utile ed un conseguente vantaggio in classifica;
b) per violazione dell'art. 7, comma 1, C.G.S. per avere, nella gara del 04.05.2008, tra ATALANTA – LIVORNO, in accordo con BALLERI David, in concorso con altre persone, concordato l’alterazione del regolare svolgimento della gara e tentato di alterare lo stesso risultato della gara, onde assicurare un risultato utile ed un conseguente vantaggio in classifica alla squadra avversaria;
c) per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver, inoltre, tenuto, nelle vicende in oggetto, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura Federale;
FILIPPINI Emanuele – calciatore del A.S. LIVORNO CALCIO; per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del c.g.s. per aver violato il dovere di informare la Procura Federale circa il comportamento da altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Atalanta – Livorno del 04.05.2008; nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1 comma 1 c.g.s, per avere tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione estrinsecatasi nel corso della gara ATALANTA – LIVORNO, del 4.5.2008, sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura Federale;
FILIPPINI Antonio – calciatore del A.S. LIVORNO CALCIO; per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Atalanta – Livorno del 04.05.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 comma 1 c.g.s., per avere tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione estrinsecatasi nel corso della gara ATALANTA – LIVORNO, del 4.5.2008, sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura Federale;
GRANDONI Alessandro – calciatore del A.S. LIVORNO CALCIO; per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare la Procura Federale circa il comportamento di altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara ATALANTA – LIVORNO del 04.05.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere, inoltre, tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione estrinsecatasi nel corso della gara ATALANTA – LIVORNO, DEL 4.5.2008, sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura Federale;
La società A.S. LIVORNO CALCIO; per violazione dell'art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto ascritto ai propri tesserati.
La società ATALANTA B.C.; per violazione dell'art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto ascritto al proprio tesserato.