In Breve

Procuratore Federale: deferimenti per tesserati e società

venerdì 11 aprile 2008

Il Procuratore Federale, esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:


per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):
• il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus F.C. S.p.A.
• il sig. Roberto Bettega, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Juventus F.C. S.p.A;

per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:
• il sig. Giambattista Pastorello, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket F.C. S.p.A.;

per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:
• il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and F.C. s.p.a;

per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) (ora 19, comma 2, lett. A) del CGS, nonché art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS previgente (ora 10, comma 1):
• il sig. Preziosi Enrico,  Presidente del C.d.A. del Genoa Cricket and F.C. s.p.a. e socio di riferimento;
per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti)
• la Juventus F.C.;
per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti)
• il Genoa Cricket and F.C. s.p.a.;

 

********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma 1):

• il sig. Giorgio Perinetti Casoni, attualmente tesserato in qualità di direttore sportivo dell’A.S. Bari, all’epoca dei fatti dirigente dell’A.C. Siena;

per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.):
• la A.C. Siena s.p.a.; 

per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. a) del C.G.S.), nonché per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e art. 8, comma 1, del CGS (oggi art. 10, comma 1, del CGS):
• il sig. Enrico Preziosi, all’epoca dei fatti Presidente del Cda senza delega di rappresentanza e socio di riferimento del Genoa Cricket F,C. SpA;
 
per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2 del vigente CGS,
• il Genoa Cricket and F.C. s.p.a.;

********************

Ha deferito inoltre:

per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei doveri di lealtà e correttezza, nonché dell’art. 12 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori (previgente e vigente), nonché degli art.7, comma 1 e 10, comma 1, dello stesso Regolamento (previgente e vigente):
• Sig. Paolo Maestrini, Agente di calciatori FIFA;

********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):

• il sig. Claudio Mangiavacchi, all’epoca dei fatti socio di minoranza del Siena Calcio nonché vice presidente della stessa società, attualmente Presidente della G.S. San Quirico ASD;

per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti)
• la società A.C. Siena S.p.a.;
 
********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):

• il sig. Romano Malavolta, Presidente del Teramo Calcio S.p.a.;

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):

• il Sig. Camillo De Nicola, all’epoca dei fatti Dirigente dell’Ascoli Calcio e iscritto all’Albo dell’A.DI.SE;
per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti):
• la società Teramo Calcio S.p.a.

********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1), nonché per l’ulteiore violaizone dell’art. 1, comma 1, del C.G.S:
• il sig. Rino Foschi, Direttore Sportivo dell’U.S. Città di Palermo; 

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.):
• l’ U.S. Città di Palermo S.p.A;
********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1), nonché per l’ulteriore violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.:

• il sig. Fabrizio De Poli, all'epoca dei fatti dirigente della A.S. Lucchese Libertas ed iscritto all’Albo A.DI.SE.;


per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 19, comma 2, lett. a) del C.G.S.) e dell'art. 8, comma 1, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente C.G.S.), nonché per l’ulteriore violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.:

• il sig. Stefano Capozucca, dirigente del Genoa Cricket and F.C. s.p.a;

della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, N.O.I.F. :

• il sig. Fouzi Ahmad Hadj, Presidente e Legale Rappresentante della A.S. Lucchese Libertas s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, commi 1 e 2, del vigente C.G.S.):

• la A.S. Lucchese Libertas s.r.l.;

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.):

• la società Genoa Cricket and F.C. s.p.a.

********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva:
• il sig. Raffaele Auriemma, dirigente della FC. Nuorese Calcio s.r.l.;

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva:
• la società FC. Nuorese Calcio s.r.l.; 

********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):
• il sig. Vincenzo Berardino Angeloni, all’epoca dei fatti Consigliere dell’A.C. Siena Spa ed attualmente socio della PESCINA VALLE DEL GIOVENCO s.r.l.;

per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti):
• la società A.C. SIENA
********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):
• il sig. Giovanni Lombardi Stronati, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società A.C. Siena; 

per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti):
• la società A.C. Siena ;
********************

Ha deferito inoltre:

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):
• il sig. Aldo Spinelli, Presidente della A.S. Livorno Calcio s.r.l.,

per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):
• il sig. Giampietro Ventrone, preparatore atletico della A.S. Livorno Calcio s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 2, del vigente C.G.S.):
• l’A.S. Livorno Calcio s.r.l.;

Per consultare il testo integrale della nota stampa clicca qui