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RIUNIONE IRREGOLARE IN TOSCANA: DEFERITI 12 TESSERATI E 10 SOCIETÀ

mercoledì 19 settembre 2007

RIUNIONE IRREGOLARE IN TOSCANA: DEFERITI 12 TESSERATI E 10 SOCIETÀ

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:1) Innocenzo MAZZINI, già Vice Presidente della F.I.G.C. per la violazione dell'art. 1 commi 1 e 2 C.G.S. antevigente e vigente, 3 commi 1 e 4 C.G.S. antevigente (ora art. 5 comma 1, 4 e 5 C.G.S. vigente), 17 comma 8 C.G.S. antevigente (ora 19 comma 2 lettera d) e 22 comma 8 C.G.S. vigente) per aver partecipato nonostante fosse inibito, ad una riunione di carattere sportivo a cui partecipavano numerosi dirigenti, soci e tesserati di società sportive calcistiche toscane rilasciando dichiarazioni lesive nei confronti degli Organi della giustizia sportiva e dell'Istituzione federale nel suo complesso; 2) Fabio BRESCI, Presidente del Comitato Regionale Toscana per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. antevigente e vigente, per aver permesso, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale della Toscana della L.N.D., lo svolgimento di una riunione di carattere sportivo fra numerosi dirigenti e tesserati di società calcistiche toscane con un dirigente federale colpito dalla sanzione disciplinare esecutiva dell'inibizione; 3) Piero COLZI, Presidente della società POLISPORTIVA FIRENZE OVEST A.S.D.; 4) Ferdinando BERNARDINI, Segretario della società A.C. QUARRATA OLIMPIA; 5) Franco BADINI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C. CALENZANO A.S.D., attualmente Consigliere; 6) Aleandro AIAZZI, Consigliere della società V.F.D. COLLIGIANA S.r.l., attualmente denominata VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA S.r.l. ; 7) Dino BONCI, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. TEGOLETO, attualmente Vice Presidente; 8) Luca TEGLIA, all'epoca dei fatti Presidente della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN DONATO ACLI, attualmente Consigliere; 9) Paolo SALVETTI, quale dirigente della società U.S. MONTESCUDAIO; 10) Alessandro DINELLI, all'epoca dei fatti socio della società A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l., attualmente Consigliere; 11) Paolo GIANNI, quale dirigente della società A.C.D. ATLETICO MARGINONE 1990; 12) Ennio ALLEGRI, Consigliere della società A.S.D. ORLANDO CALCIO;dal terzo al dodicesimo; per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. antevigente e vigente, per avere promosso l'iniziativa tesa allo svolgimento di una riunione di società sportive con un dirigente federale colpito dalla sanzione disciplinare esecutiva dell'inibizione, 13) le seguenti società sportive dilettantistiche:- A.S.D. ORLANDO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2, comma 4, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS, ascrivibile al sig. Ennio ALLEGRI, Consigliere con delega di rappresentanza;- A.C. CALENZANO A.S.D. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS, ascrivibile al sig. Franco BADINI, all'epoca dei fatti Presidente della società attualmente Consigliere; - POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN DONATO ACLI a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS, ascrivibile al sig. Luca TEGLIA, all'epoca dei fatti Presidente della società attualmente Consigliere;- POLISPORTIVA FIRENZE OVEST ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS, ascrivibile al sig. Piero COLZI, Presidente della società; - U.S. MONTESCUDAIO ASD a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del CGS, ascrivibile al sig. Paolo SALVETTI, qualificatosi quale dirigente della società U.S. Montescudaio;- U.S.D. TEGOLETO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS, ascrivibile al sig. Dino BONCI, all'epoca dei fatti Presidente della società, attualmente Vice Presidente;- A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del CGS, ascrivibile al sig. Alessandro DINELLI, all'epoca dei fatti socio della società, attualmente Consigliere;- A.C.D. ATLETICO MARGINONE 1990 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del CGS, ascrivibile al sig. Paolo GIANNI, qualificatosi quale dirigente della società A.C.D. ATLETICO MARGINONE 1990;- VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA S.r.l., all'epoca dei fatti V.F.D. COLLIGIANA S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS, ascrivibile al sig. Aleandro AIAZZI, Consigliere con delega di rappresentanza della società V.F.D. COLLIGIANA S.r.l.;- A.C. QUARRATA OLIMPIA a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2, comma 4 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS, ascrivibile al sig. Ferdinando BERNARDINI, Segretario con delega di rappresentanza della società.