Schede telefoniche: dirigenti, società e arbitri deferiti alla Disciplinare
mercoledì 23 aprile 2008
Il Procuratore Federale, esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli, compresi gli ultimi atti pervenuti alla Procura Federale in data 21 dicembre 2007, ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
• Luciano MOGGI, all’epoca dei fatti tesserato per la JUVENTUS F.C. S.P.A. con la qualifica di Direttore Generale, attualmente inibito con decisione irrevocabile della giustizia sportiva:
A) per avere, in concorso con Mariano FABIANI, nel corso della stagione sportiva 2004-2005, costituito un sistema di comunicazioni riservate con Associati A.I.A., fornendo ad alcuni di essi, direttamente o per interposta persona, schede telefoniche di gestori stranieri, e per essersi avvalso personalmente di tale forma di comunicazione “riservata”;
B) per avere svolto, fino al 2005-2006, in costanza di tesseramento con la Juventus, funzioni di fatto di dirigente della società F.C. MESSINA PELORO s.r.l., collaborando con i suoi Dirigenti, Franza, Fabiani e Bonsignore, nei periodi in cui erano rispettivamente in carica, nelle funzioni decisionali; a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
• la società JUVENTUS F.C. S.P.A.; per le violazioni ascritte al capo A) che precede al suo dirigente con legale rappresentanza, all’epoca dei fatti;
per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.:
• Mariano FABIANI, all’epoca dei fatti dirigente della società F.C. MESSINA PELORO ed attualmente dirigente della società SALERNITANA CALCIO 1919:
1) per avere, nel corso della stagione sportiva 2004-2005, contribuito a costituire, con il Moggi, un sistema di comunicazioni riservate intrattenute con Associati A.I.A., fornendo ad alcuni di essi, direttamente o per interposta persona, schede telefoniche di gestori stranieri, e per essersi avvalso personalmente di tale forma di comunicazione “riservata”;
2) per essersi avvalso, sino alla stagione sportiva 2004-2005, delle funzioni di fatto di tipo direttivo svolte dal Sig. Luciano Moggi, all’interno della società F.C. Messina Peloro s.r.l., con ciò eludendo la normativa federale;
per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.:
• Pietro FRANZA, Presidente della società F.C. MESSINA PELORO s.r.l. per essersi avvalso, sino alla stagione sportiva 2005-2006, delle funzioni di fatto di tipo direttivo svolte dal Sig. Luciano Moggi, all’interno della società F.C. Messina Peloro s.r.l., con ciò eludendo la normativa federale;
per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.:
• Mario BONSIGNORE, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente della F.C. MESSINA PELORO s.r.l. per essersi avvalso, sino alla stagione sportiva 2005-2006, delle funzioni di fatto di tipo direttivo svolte dal Sig. Luciano Moggi, all’interno della società F.C. Messina Peloro s.r.l., con ciò eludendo la normativa federale;
a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:
• la società F.C. MESSINA PELORO per le violazioni ascritte al proprio Presidente FRANZA ed ai propri Dirigenti FABIANI e BONSIGNORE, all’epoca dei fatti;
della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva:
• Gianluca PAPARESTA, Romeo PAPARESTA, Tiziano PIERI, Salvatore RACALBUTO, Stefano CASSARA’, Antonio DATTILO, Paolo BERTINI, Marco GABRIELE, Massimo DE SANTIS, Marcello AMBROSINO, tutti all’epoca dei fatti tesserati AIA per avere utilizzato schede telefoniche di gestori stranieri e per essersi, così, avvalsi del sistema di comunicazioni riservate costituito dal MOGGI e dal FABIANI.