Tecnici, sanatoria delle quote annuali: prorogato al 30 settembre il termine per regolarizzare la propria posizione
Le indicazioni per i morosi rimangono inalterate come da precedente comunicazionegiovedì 14 luglio 2022
È stato posticipato al prossimo 30 settembre l’ultimo giorno in cui i tecnici potranno regolarizzare la loro posizione debitoria. Il Settore Tecnico, vista la situazione di crisi dovuta all’emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 e al fine di agevolare il mantenimento dell’iscrizione nei ruoli e nell’albo, aveva stabilito per i tecnici le seguenti indicazioni per la sanatoria (che rimangono inalterate nei termini delle quote da saldare; viene solo prorogato il termine ultimo entro cui poter sanare la propria posizione):
- se al 1° febbraio 2022 avevano maturato una morosità di tre annualità, potranno versare entro il 30 settembre due annualità di quote associative;
- se al 1° febbraio 2022 avevano maturato una morosità di quattro annualità, potranno versare entro il 30 settembre tre annualità di quote associative;
- se al 1° febbraio avevano maturato una morosità superiore a quattro annualità, potranno versare entro il 30 settembre quattro annualità di quote associative.
Per effettuare questi pagamenti, il tecnico dovrà accedere con le proprie credenziali sulla vecchia piattaforma vcorsi.it (allo stesso indirizzo web, ci sono tutte le indicazioni nel caso avesse smarrito la password o fosse al primo accesso).
Una volta effettuato il pagamento delle quote associative mancanti secondo la sanatoria indicata sopra, il tecnico dovrà comunque successivamente assolvere anche gli eventuali obblighi formativi (questi, invece, sull’attuale piattaforma dei corsi di aggiornamento stcorsi.it).
Si fa presente che la sanatoria riguarda le stagioni precedenti a quella attuale. Una volta sanata la propria posizione, bisognerà quindi effettuare il pagamento per la stagione 2022/2023
Si ricorda inoltre che, nel caso di non adesione a questo regime, il tecnico in questione rientrerà nel ruolo degli ‘inattivi’, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 18 del Regolamento del Settore tecnico.