FAQ Protocollo d'intesa FIGC - LND - AIAC
Risposte per gli allenatori e le allenatrici che operano nelle categorie della Lega Nazionale DilettantiDi seguito si riportano le FAQ per gli allenatori e le allenatrici che operano nelle categorie della Lega Nazionale Dilettanti, cercando di dare risposte alle questioni più dibattute a proposito del Protocollo d'intesa FIGC - LND - AIAC, sulla base del comunicato ufficiale n. 108 (della stagione sportiva 2022/2023) della LND.
Mi sono dimesso dalla Società prima del 30 novembre, posso tesserarmi per un’altra Società?
Il presupposto fondamentale per il ri-tesseramento è l’esonero dell’allenatore/allenatrice da parte della Società. Solo in caso di esonero potrà essere tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva.
La Società mi ha esonerato, come posso sciogliermi dall’Accordo Economico stipulato?
È possibile inviare una comunicazione di recesso alla società.
In alternativa si può risolvere consensualmente l’accordo sottoscritto con la società.
I portali di Settore Tecnico, LND e AIAC pubblicheranno, per comodità, i fac-simile di recesso e di risoluzione consensuale.
Sono stato esonerato prima del 30 novembre, ho l’obbligo di effettuare immediatamente un nuovo tesseramento per un’altra Società oppure posso tesserarmi entro la stessa stagione sportiva dell’esonero?
Il presupposto fondamentale per l’operatività della norma è la sussistenza di un esonero prima del 30 novembre.
L’ulteriore tesseramento può essere fatto in qualunque momento della Stagione Sportiva.
A seguito dell’esonero prima del 30 novembre, ho esercitato il recesso dall’accordo economico o ho concluso una risoluzione consensuale: quali corrispettivi mi spettano?
Fatta salva l’eventuale contestazione da parte della società, sono richiedibili i corrispettivi maturati sino alla data di scioglimento del rapporto.
Mi sono ri-tesserato con una nuova società in base al protocollo d’intesa LND – AIAC, ma non ho operato il recesso dall’accordo economico o non ho concluso una risoluzione consensuale dello stesso: quali corrispettivi mi spettano?
in ipotesi di ri-tesseramento dell’allenatore/allenatrice senza recesso o risoluzione consensuale del precedente accordo economico, quest’ultimo, di fatto, non produrrà più alcun effetto giuridico dal momento del nuovo tesseramento. Pertanto, fatta salva una eventuale contestazione da parte della società, l’allenatore potrà richiedere i corrispettivi maturati sino al nuovo tesseramento.
Ho l’abilitazione da professionista (UEFA Pro, UEFA A) ma alleno nei dilettanti: è valido nel mio caso il protocollo d’intesa LND-AIAC?
Sì.
Mi hanno esonerato prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale LND n. 108 22/23: rientro nel protocollo d’intesa LND-AIAC?
Sì.
Mi hanno esonerato prima della prima giornata di Campionato: potrò tesserarmi nuovamente solo per una squadra di girone o Campionato diverso?
In caso di esonero prima della prima giornata di Campionato vale la disposizione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 1 LND. L’allenatore/allenatrice potrà dunque ri-tesserarsi senza i limiti introdotti con il protocollo d’intesa LND-AIAC, pubblicato con il Comunicato Ufficiale LND n. 108 22/23.
Quali attività sono escluse dal Protocollo d’Intesa?
Sono escluse le attività che non rientrano nella competenza della LND e l’attività giovanile di base (categorie piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti).
Nel caso di plurimi esoneri prima del 30 novembre, sono consentiti tesseramenti ulteriori?
Sì.
Se vengo esonerato prima del 30 novembre da una società che partecipa ad un campionato della LND o della categoria giovanile juniores, nonché delle categorie giovanili agonistiche (allievi e giovanissimi), posso ri-tesserarmi per una squadra che svolge attività di base?
No, il protocollo d’intesa LND-AIAC non consente queste possibilità.
L’allenatore/allenatrice che è stato esonerato/a da una squadra LND che partecipa all’attività di prima squadra LND, juniores o giovanile agonistica, può ri-tesserarsi solo nell’ambito di tali contesti, seppur in un girone o campionato diverso.
Sono un allenatore/allenatrice che svolge attività di calciatore/calciatrice e/o dirigente nella medesima società.
Se vengo da questa esonerato prima del 30 novembre, posso tesserarmi come allenatore presso altra società e continuare a fare il calciatore e/o il dirigente presso la società che mi ha esonerato?
No.
Come regola di carattere generale, infatti, i calciatori possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati come calciatori.
Ugualmente, i dirigenti non possono essere tesserati come calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigenti in altra società associata alla stessa Lega o di puro settore giovanile.
Sono un allenatore/allenatrice che svolge attività di calciatore e/o dirigente nella medesima società.
Se vengo da questa esonerato/a prima del 30 novembre, posso tesserarmi nuovamente come allenatore in un’altra società e fare anche il calciatore e/o il dirigente sempre presso la “nuova” società?
Si, ma solo a condizione che perda ogni rapporto di tesseramento con la precedente società e che si rispettino le altre disposizioni sul tesseramento.