Chi può segnalare e cosa

1. Chi può segnalare

Possono effettuare una segnalazione whistleblowing:

  • dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, volontari e tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso FIGC;
  • lavoratori di fornitori o subfornitori della Federazione;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso FIGC;
  • persone di FIGC con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (componenti degli Organi Federali), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni attinenti a comportamenti, atti od omissioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Le Segnalazioni possono essere effettuate anche:

  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si precisa che, nel rispetto della normativa vigente, nelle Segnalazioni nelle quali l’identità del Segnalante è esplicitata è sempre garantita la riservatezza. Sono, comunque, ammesse le Segnalazioni anche in forma anonima.

 

2. Cosa segnalare

Possono essere oggetto della Segnalazione comportamenti che ledono l’interesse o l’integrità della FIGC, violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a persone della Federazione o a terzi, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 della FIGC e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o del Codice Etico e/o delle normative interne federali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, alla Federazione;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi etc.;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone dei servizi e dei capitali;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse, che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere altresì oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Le Segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo quest’ultimo fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della Segnalazione.

La tempestività di effettuazione della Segnalazione rispetto alla conoscenza dei fatti ne agevola la possibilità di verifica.

Le Segnalazioni devono essere debitamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e, comunque, tali da consentire la valutazione di quanto segnalato.

Per quanto sopra, le Segnalazioni devono avere gli elementi essenziali di seguito riportati:

  • chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, con dettagli relativi alle modalità attraverso cui il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
  • generalità o altro elemento (come funzione/ruolo aziendale) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito e delle persone coinvolte.

Inoltre, il Segnalante potrà fornire i seguenti ulteriori elementi:

  • l’indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
  • l’invio di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
  • ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il Segnalante potrà fornire, anche successivamente, eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

Infine, per agevolare la corretta individuazione delle altre persone coinvolte, individuate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, alle quali garantire la riservatezza e le tutele previste dalla legge, è opportuno che il Segnalante indichi esplicitamente l’esistenza di tali soggetti, specificando la sussistenza dei relativi presupposti.

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le lamentele relative ad attività di natura commerciale;
  • le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Tali segnalazioni non vengono gestite come Segnalazioni Whistleblowing e, pertanto, sono eventualmente inoltrate alle Strutture competenti.