Gestione delle segnalazioni interne

L’Organo Ricevente ovvero il soggetto destinatario delle segnalazioni interne è l’Organismo di Vigilanza di FIGC (OdV).

L’OdV, al quale è, dunque, affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

  • rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione. Qualora il termine dovesse cadere di domenica o in un giorno festivo il riscontro dovrà essere fornito entro il primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di ricezione della Segnalazione mediante incontro diretto tale attività è considerata esperita con l’invio di apposita comunicazione di ricevimento della Segnalazione a mezzo e-mail;
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
  • fornisce riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi di calendario dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi di calendario dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione. Qualora il termine dovesse cadere di domenica o in un giorno festivo il riscontro dovrà essere fornito entro il primo giorno lavorativo successivo. Qualora entro il termine per il riscontro l’istruttoria non fosse ultimata, il riscontro avrà ad oggetto lo status dell’istruttoria.

Le Segnalazioni anonime vengono gestite quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con sufficiente dovizia di particolari e, comunque, tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o di specifiche qualifiche, menzione di funzioni, eventi, comportamenti determinati, circostanze di tempo e di luogo, etc.).

Le Segnalazioni anonime NON saranno gestite come Segnalazioni Whistleblowing se non nel caso in cui il Segnalante riveli, anche successivamente all’invio della Segnalazione, la propria identità.

A titolo esemplificativo possono essere considerate anonime le segnalazioni che sono trasmesse:

  • mediante posta ordinaria e che:
    • non rechino alcuna sottoscrizione da parte del Segnalante;
    • rechino una sottoscrizione illeggibile o che non consenta di individuare il Segnalante in maniera univoca;
    • pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con ragionevole certezza.
  • mediante posta elettronica o a mezzo della Piattaforma Web senza fornire l’identità. In tali ipotesi, sebbene sia possibile trasmettere una segnalazione anche senza formale autenticazione da parte del Segnalante, questo ha tuttavia la possibilità di indicare i propri riferimenti per essere contattato. La Piattaforma Web consente al Segnalante anonimo una interazione con l’Organo Ricevente mediante l’utilizzo del codice identificativo univoco (key code), fornito automaticamente al momento di invio della Segnalazione anche in forma anonima.

I soggetti incaricati della gestione della Segnalazione non possono rivelare a nessun altro soggetto l’identità del Segnalante, o altre informazioni da cui è possibile evincerla, senza il suo consenso espresso.

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018, il D.lgs. n. 51/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell’identità dei soggetti coinvolti e menzionati nella Segnalazione per la sicurezza del trattamento anche secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

La gestione delle Segnalazioni è effettuata in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, prevedendo misure a tutela del Segnalante e, con specifico riguardo alle Segnalazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. 24/2023, anche dei soggetti appartenenti al contesto lavorativo che abbiano aiutato o supportato il Segnalante nel processo di segnalazione e che abbiano con il Segnalante un rapporto di parentela entro il quarto grado, uno stabile legame affettivo o un rapporto abituale e corrente (art. 3, comma 5 del D. Lgs. 24/2023).

Si prevedono provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nell’ambito del Modello 231 è richiamato il sistema disciplinare.