Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revocazione - errore di fatto – nozione

È “errore di fatto (...) solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme (...) integri in realtà gli estremi dell’errore di diritto, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione” (così la decisione della Corte federale d’appello, Sezione I, n. 6/2019). Un simile principio, del resto, fa corretta eco al costante insegnamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato a proposito di pretesi errores in iudicando o in procedendo che restano “estranei al perimetro del rimedio revocatorio” (così da ultimo Cass. Sezioni Unite, ordinanza 11 aprile 2018, n. 8984). In particolare, il “ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile qualora il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione” (così Consiglio di Stato Sezione V, 13/02/2019, n.1028; ma v. anche Cassazione Sezione VI, ordinanza n. 11202 del 08/05/2017 a proposito di una mancata notifica ritenuta “questione di diritto” e non “errore percettivo di fatto).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 36/CFA/2019-2020/A

Presidente: Crocetti Bernardi

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 63, comma 1, lett. e), CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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